Il percorso, a partire dai 12 principi fondamentali della Costituzione, propone un approfondimento sulla genesi e sulle circostanze che hanno contribuito a definire i tratti distintivi della nostra Carta Costituzionale
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
L'articolo 1 definisce i caratteri fondamentali dell'ordinamento italiano, affermandone la natura repubblicana e identificando nel popolo l'origine della sovranità dello Stato.
L'elemento più significativo dell'articolo è solitamente considerato il riferimento al lavoro come fondamento della Repubblica, che peraltro distingue la Costituzione italiana dalla maggior parte delle altre leggi fondamentali dello Stato redatte nello stesso periodo storico in altri paesi.
L'esigenza di affermare solennemente nella Carta la centralità del lavoro e dei lavoratori emerse già nell'ottobre 1946 all'interno della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nota anche come "Commissione dei Settantacinque", istituita nel luglio 1946 allo scopo di redigere una prima bozza della Costituzione e presieduta da Meuccio Ruini (Gruppo misto).
Durante la discussione sui "Principi dei rapporti sociali (economici)", Giorgio La Pira (Democrazia cristiana – DC) propose una bozza di articolo che recitava: "Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali, politici, è condizione del nuovo carattere democratico".
La discussione sulla proposta di La Pira registrò una generale convergenza sui contenuti generali dell'articolo, mentre emersero diverse opinioni sulla formulazione da adottare.
Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI), ritenendo insufficiente il riferimento alla "partecipazione adeguata" del lavoro negli organismi economici, sociali e politici, suggerì una nuova versione, nella quale il lavoro era definito "il fondamento della democrazia italiana".
Mario Cevolotto (Democrazia del lavoro – DL) accolse con favore la proposta di Togliatti, suggerendo però di sostituire il generico riferimento alla "democrazia italiana" con l'espressione "Repubblica democratica italiana", auspicando inoltre che il primo articolo della Carta riconoscesse solennemente la forma repubblicana del nuovo Stato. Contrariamente a Cevolotto, Giuseppe Dossetti (DC) riteneva che la prima parte della Costituzione dovesse contenere riferimenti concreti alla società italiana, tralasciando dunque gli aspetti istituzionali.
Al termine del dibattito, la I Sottocommissione votò la formulazione proposta da Togliatti e modificata in base agli emendamenti di La Pira: "Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana".
L'articolo avrebbe dovuto essere collocato in apertura della sezione dedicata ai principi dei rapporti sociali. Qualche settimana dopo, durante la discussione su "Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti", Cevolotto ripropose una bozza di articolo che affermava: "Lo Stato italiano è una repubblica democratica". Togliatti propose nuovamente di definire lo Stato italiano come una "Repubblica democratica di lavoratori", sollevando però le perplessità del Presidente della I Sottocommissione Umberto Tupini (DC), a causa delle discussioni che in precedenza si erano accese sul termine "lavoratori" per il contenuto politico ad esso associato da molti costituenti (l'espressione "repubblica di lavoratori" ricordava il testo della Costituzione sovietica del 1936).
Aldo Moro (DC) suggerì di unire in un unico articolo il testo proposto da Cevolotto (così come modificato da Togliatti) e l'articolo precedentemente approvato, nel quale si definiva il lavoro il "fondamento" della democrazia italiana.
Sia la proposta di Togliatti che quella di Moro furono però respinte.
La bozza di articolo presentata nel gennaio 1947 dal Comitato di redazione (Comitato dei Diciotto, presieduto da Ruini, incaricato di predisporre la bozza definitiva della Costituzione) alla Commissione per la Costituzione, riunita in assemblea plenaria, tenne comunque conto delle proposte di Togliatti e Moro, recitando: "L'Italia è repubblica democratica.
La sua sovranità emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.
Il lavoro è l'essenziale fondamento dell'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica Italiana". Togliatti propose nuovamente l'introduzione dell'espressione "Repubblica democratica di lavoratori", scontrandosi nuovamente con un voto contrario. Mentre per Giuseppe Grassi (Unione Democratica Nazionale – UDN) l'emendamento di Togliatti negava l'appartenenza alla Repubblica a tutti coloro che non erano qualificabili come lavoratori, contraddicendo il carattere democratico del nuovo ordinamento, per Emilio Lussu (Partito d'Azione – PdA) nell'Italia del 1946, afflitta da disoccupazione diffusa e crisi economica, la formulazione di Togliatti appariva velleitaria e irrealistica. Nell'Assemblea costituente riunita in sezione plenaria l'articolo sollevò nuovamente un vivace dibattito, con la presentazione di numerosi emendamenti, in ogni caso inerenti alle qualificazioni da attribuire alla "Repubblica italiana".
Una soluzione di compromesso fu trovata grazie ad un emendamento presentato da Amintore Fanfani (DC) e altri: la formulazione proposta, che fu approvata dall'Assemblea il 22 marzo 1947, riconosceva il fondamento della Repubblica nel "lavoro" (in luogo dell'utilizzo del termine "lavoratori", troppo connotato ideologicamente).
La convergenza tra esponenti di partiti diversi verso l'affermazione del lavoro come fondamento della democrazia e della cittadinanza risultava coerente con l'orientamento delle culture politiche rappresentate prima nella Resistenza e poi nell'Assemblea costituente.
Mentre per socialisti e comunisti il lavoro costituiva da sempre un valore fondamentale, il pensiero liberale nel corso dei decenni aveva assegnato crescente importanza alle questioni sociali, riconoscendo la funzione centrale svolta dai lavoratori nella società.
Anche il pensiero cattolico nei primi anni del secondo dopoguerra auspicava una nuova centralità della società dopo un'epoca dominata da stati totalitari e oppressivi e sosteneva la necessità di rapporti lavorativi orientati al principio della cooperazione e dei legami interpersonali.
La possibile contraddizione tra il contenuto dell'articolo 1 e le effettive condizioni del paese, pur paventata da alcuni Costituenti, fu superata in considerazione del carattere della Carta, intesa non solo come la dichiarazione dei principi fondamentali dello Stato ma anche come un progetto da realizzare e un ideale cui tendere.
Negli anni successivi l'attuazione del primo articolo della Carta si rivelò complessa soprattutto per quanto riguarda la centralità da assegnare al lavoro nella società italiana.
Durante il "boom economico" dell'Italia, verificatosi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la crescita dell'economia migliorò significativamente le condizioni di vita di molti lavoratori; un ruolo importante in questo processo fu inoltre giocato dalle politiche sociali adottate dai primi governi repubblicani.
Tra gli anni Sessanta e Settanta si avviò una stagione di conflittualità sociale che mirava a ottenere migliori condizioni di lavoro e maggiore partecipazione alla formazione delle decisioni. Il risultato più importante di questa stagione di contrasti fu l'approvazione dello Statuto dei lavoratori (1970).
In anni più recenti, le questioni relative al diritto al lavoro e ai diritti dei lavoratori hanno assunto nuove sfaccettature, a causa di trasformazioni socio–economiche e politiche su scala nazionale e, soprattutto, internazionale (si pensi all'impatto delle ricorrenti crisi globali o alla crescente presenza di manodopera immigrata), sollevando nuovamente la questione dell'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione.
A partire dalla fine degli anni Settanta anche il concetto di Repubblica così come definito nella Carta cominciò ad essere messo in discussione, sia per ragioni interne (le disfunzioni del sistema parlamentare e l'inefficienza delle politiche sociali in vigore) che esterne (il crescente consenso verso modelli di gestione dello Stato neo–liberisti e accentrati attorno alla figura del capo dell'esecutivo).
Sin dal 1979, Bettino Craxi (Partito socialista italiano – PSI) avanzò l'idea di una seconda Repubblica con maggiori poteri attribuiti all'esecutivo e un ridimensionamento del ruolo del Parlamento.
La crisi dei partiti tradizionali avviatasi nel 1992 ha dato ulteriore popolarità alla nozione di seconda Repubblica, un termine che tuttavia risulta improprio in assenza di un nuovo regime e dunque di una nuova Costituzione.
Il dibattito su eventuali modifiche dell'ordinamento istituzionale previsto dai Costituenti continua ancora oggi, sollevando la questione della compatibilità delle soluzioni proposte con il dettato costituzionale e i suoi principi fondamentali.
Testo di Elisa Tizzoni
Nadia Urbinati, Costituzione italiana: articolo 1, Roma, Carocci, 2017.
Simona Colarizi, Storia politica della Repubblica. 1943–2006. Partiti, movimenti e istituzioni, Roma–Bari, Laterza, 2007.
Stefano Gallo, Fabrizio Loreto, Storia del lavoro nell'Italia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2023.
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Mario Cevolotto Bettino Craxi Giuseppe Dossetti Amintore Fanfani Giuseppe Grassi Giorgio La Pira Emilio Lussu Meuccio Ruini Palmiro Togliatti Umberto TupiniEnti collegati
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01. Fondazione della Repubblica e questioni istituzionaliInterviste
Amministrazione, burocrazia e linguaggi della politica nella nascita della RepubblicaLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L'articolo 2 affronta due ambiti della fondazione della Repubblica italiana particolarmente complessi, quello relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, inteso come individuo e come membro di formazioni sociali, e quello relativo all'impegno dello Stato per promuovere la solidarietà, in diverse accezioni (politica, economica e sociale).
Sin dalla Costituzione francese del 1793, la più innovativa del periodo rivoluzionario, il principio di solidarietà è stato menzionato nelle costituzioni più avanzate, acquisendo centralità, in particolare, nella Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919, punto di riferimento per molti Costituenti italiani. A fronte di questi precedenti storici, l'articolo 2 e la Costituzione nel suo complesso riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo come antecedenti rispetto alle norme dello Stato in quanto connaturati all'essere umano. In questo la Costituzione dell'Italia repubblicana si differenzia dunque dallo Statuto albertino (la Carta fondamentale del Regno d'Italia): nella maggior parte delle costituzioni precedenti a quelle novecentesche, infatti, erano riconosciuti solamente i diritti espressamente tutelati dalle leggi in vigore.
La genesi dell'articolo 2 ebbe inizio nel settembre del 1946, in seno alla I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nota anche come "Commissione dei Settantacinque", costituita nel luglio 1946 allo scopo di redigere una prima bozza della Costituzione e presieduta da Meuccio Ruini (Gruppo misto).
Durante la discussione sui principi dei rapporti civili, su proposta di Giorgio La Pira (Democrazia cristiana – DC) e Lelio Basso (Partito socialista di unità proletaria – PSIUP) fu presentata una bozza di articolo che sottolineava la centralità della persona umana, tema caro alla cultura cattolica democratica: "La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona".
La proposta di La Pira non fu pienamente condivisa dai partiti laici, perché, come affermato da Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI), il testo sarebbe stato affetto da un "eccesso di ideologia" a causa dei riferimenti alla "natura spirituale" dell'uomo e, più in generale, a causa di una formulazione troppo astratta e in certi passaggi piuttosto oscura. Anche grazie ad un intervento di Giuseppe Dossetti (Dc) che chiarì i principi ispiratori dell'articolo, fu possibile ottenere una convergenza delle sinistre e, in particolare, di Togliatti, sul contenuto fondamentale dell'articolo, e cioè sull'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo, a prescindere dal fatto che essi siano esplicitamente tutelati dalle Leggi dello Stato.
L'articolo fu infine approvato dalla I Sottocommissione, con l'eliminazione dell'inciso "in cui le persone debbono completarsi a vicenda".
La Commissione per la Costituzione, riunita in seduta plenaria, modificò ulteriormente il testo che fu così sottoposto all'Assemblea generale come articolo 6 della Carta: "Per tutelare i principi sacri ed inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale".
Nell'Assemblea generale, fu soprattutto Aldo Moro (DC) a sottolineare l'importanza di tutelare tanto i diritti dell'individuo quanto quelli delle formazioni sociali, nel rispetto sia della persona umana che dei legami di solidarietà che si stabiliscono tra gli uomini.
Il 24 marzo 1947 l'articolo fu approvato nella forma definitiva e ricollocato come articolo 2 della Carta. Anche l'articolo 2, come gli altri articoli posti tra i principi fondamentali, evidenzia il carattere insieme storico e programmatico della Carta.
Da un lato, infatti, il testo della Costituzione può essere compreso solo tenendo conto del contesto politico e socio–economico nel quale venne redatto.
Dall'altro lato, la Carta traccia le linee di sviluppo della giovane Repubblica e pone traguardi da raggiungere, anche nel campo della tutela dei diritti e della solidarietà.
Nel secondo dopoguerra l'obiettivo dell'affermazione dei diritti fondamentali è stato perseguito in modo diretto e indiretto.
Nel primo caso, con una produzione legislativa che, tuttavia, non sempre è stata efficace e celere e ha lasciato a lungo in vigore molte norme risalenti al regime fascista.
Nel secondo caso con l'introduzione di politiche sociali che, unitamente alla crescita economica stimolata dalle tendenze globali dell'economia, si riteneva potessero permettere concretamente l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione, e che furono varate gradualmente nel corso dei decenni, seppur con una significativa accelerazione tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta.
Tuttavia, l'Italia ha risentito di fenomeni di lungo periodo, come la difficoltà ad attuare riforme economiche significative, la diffusione di forme di clientelismo e corruzione, il divario di sviluppo tra diverse aree del paese, il particolarismo che contrassegnava diversi aspetti dello Stato sociale, che hanno di fatto limitato il principio di eguaglianza dei diritti sancito dall'articolo 2.
A partire dalla fine degli anni Settanta il sistema di welfare state, che avrebbe dovuto rendere effettivi i diritti della persona e delle formazioni sociali, ha mostrato segnali di crisi, a causa di inefficienze e contraddizioni interne al sistema.
Le politiche sociali sono state dunque sottoposte a profonde trasformazioni a seguito dell'emergere di diversi approcci alla gestione della cosa pubblica (come quello neo–liberista, incline a ridurre la spesa pubblica nel settore socio–assistenziale) e di vincoli esterni, derivanti in particolare dall'adesione alla Comunità e poi all'Unione europea.
Oggi è proprio dall'Unione europea che provengono sollecitazioni e misure di finanziamento per affermare il principio della solidarietà e il rispetto dei diritti.
La gamma dei diritti stessi e dei soggetti da tutelare risulta oggi più ampia che in passato, a seguito dell'emergere di nuove sensibilità e di trasformazioni socio–economiche che non coinvolgono solo il nostro paese ma hanno carattere globale e che hanno fatto emergere nuove tipologie di famiglie, di rapporti economici, di lavoratori e, più in generale, nuove dimensioni della cittadinanza.
Testo di Elisa Tizzoni
Maurizio Fioravanti, Costituzione italiana: articolo 2, Roma, Carocci, 2017.
Chiara Giorgi, Ilaria Pavan, Storia dello Stato sociale in Italia, Bologna, il Mulino, 2021.
Carlotta Sorba (a cura di), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea. Atti del Convegno annuale Sissco (Padova, 2–3 dicembre 1999), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato 101, Società italiana per lo studio della Storia contemporanea, 2002.
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Lelio Basso Giuseppe Dossetti Giorgio La Pira Meuccio Ruini Palmiro TogliattiEnti collegati
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02. I linguaggi della politicaInterviste
Amministrazione, burocrazia e linguaggi della politica nella nascita della RepubblicaTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L'articolo 3 affronta il tema dell'uguaglianza in una duplice accezione, dal momento che si sancisce che tutti i cittadini sono titolari degli stessi diritti e obblighi di fronte alla legge (cosiddetta uguaglianza formale) e, nello stesso tempo, si affida allo Stato il compito di creare le condizioni affinché tutti possano esercitare i propri diritti e accedere alle stesse opportunità (uguaglianza sostanziale).
L'11 settembre 1946 la bozza del futuro articolo 3 fu presentata dai relatori Giorgio La Pira (Democrazia cristiana – DC) e Lelio Basso (Partito socialista di unità proletaria – PSIUP) alla I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, presieduta da Meuccio Ruini (Gruppo misto).
Al termine della discussione, fu approvato il seguente testo: "Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale. È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico–sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa".
Come sottolineato all'interno della I Sottocommissione, tra gli altri, dallo stesso Basso, da Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI) e da Aldo Moro (DC), l'articolo intendeva non solo riaffermare il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, un principio calpestato durante il regime fascista, ma anche dichiarare l'impegno della neonata Repubblica italiana a favore della progressiva democratizzazione della società e del riconoscimento della dignità della persona umana.
Quando, nel marzo del 1947 l'Assemblea costituente in seduta plenaria avviò l'esame del progetto di Costituzione, il futuro articolo 3 figurava come articolo 7. In sede di dibattito vi fu chi, come Roberto Lucifero (Blocco nazionale della libertà), criticò la formulazione adottata, sostenendo che la previsione di "eliminare gli ostacoli" alla piena realizzazione della persona risultava talmente vaga da poter essere strumentalizzata politicamente, nel momento in cui il gruppo al potere avesse identificato nell'ideologia degli avversari tali "ostacoli", eliminando dunque il pluralismo democratico.
Come sostenuto da rappresentanti di diversi schieramenti, tra i quali Basso e Moro, l'articolo intendeva al contrario affermare che l'uomo può realizzare sé stesso solamente in un contesto sociale e che pertanto la Repubblica si impegnava a coinvolgere tutti i cittadini nella rifondazione dello Stato.
L'articolo, inoltre, intendeva coronare un lungo percorso storico, partito con l'affermazione della dignità sociale e politica delle masse subalterne e interrotto a causa della loro irreggimentazione durante il regime fascista. Infine, nelle ultime fasi del dibattito fu approvata la fusione tra articolo 7 e articolo 3; in questo modo, fu aggiunto quello che nella versione definitiva è l'ultimo comma, originariamente associato al primo articolo della Carta, attraverso il quale si prendeva atto della necessità di rendere sostanziale un'eguaglianza troppo a lungo solo formale.
Nei decenni successivi all'entrata in vigore della Carta, la realizzazione del principio dell'eguaglianza formale e, soprattutto, di quella sostanziale, è divenuta un'esigenza sempre più sentita dall'opinione pubblica, man mano che categorie e gruppi sociali a lungo emarginati hanno posto nuove sollecitazioni ai poteri pubblici.
È soprattutto a partire dagli anni Sessanta che la crescente partecipazione alla vita politica, la maggiore scolarizzazione, le migliori opportunità di sviluppo personale e di mobilità offerte dalla società dei consumi di massa e dal boom economico, le trasformazioni nei costumi e nelle relazioni tra i sessi hanno alimentato il dibattito e la mobilitazione a favore del pieno conseguimento dei diritti sanciti dall'articolo 3.
Per garantire l'eguaglianza formale, i poteri pubblici sono intervenuti nel corso dei decenni principalmente su due fronti: l'abolizione della legislazione suscettibile di creare diseguaglianze e l'adozione di misure repressive a carico dei soggetti che compiono discriminazioni. In merito ai fattori di diseguaglianza legati al sesso, provvedimenti importanti sono stati la riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975), l'abolizione del cosiddetto delitto d'onore (Legge 442/1981); portata più generale ha avuto invece la cosiddetta Legge Mancino (Legge 205/1993), inerente alla discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Complessivamente, tuttavia, i provvedimenti adottati sono risultati relativamente tardivi rispetto alle trasformazioni della società ed ancora oggi permangono vuoti legislativi significativi. Sul fronte dell'eguaglianza sostanziale, l'adozione di un sistema di welfare state ha garantito sostegno economico e misure di accompagnamento ai ceti meno abbienti e alle categorie di cittadini che, per particolari vicende storiche e condizioni sociali, rischiavano di rimanere ai margini della crescita postbellica.
Tra le altre misure, i piani di edilizia popolare (in particolare il piano INA – Casa), l'introduzione di tutele a favore dei lavoratori e delle categorie sociali "deboli", l'istituzione del presalario (Legge 80/1963) e di altre forme di sostegno all'istruzione universitaria hanno permesso, alle generazioni nate nel dopoguerra, non solo di soddisfare i bisogni primari ma anche di scegliere il proprio percorso di vita, a prescindere (almeno parzialmente) dalle disponibilità economiche della famiglia di origine.
Altrettanto rilevanti sono stati i provvedimenti legislativi (come la Legge 104/1992) tesi a garantire parità di accesso all'istruzione, al lavoro e ad altri diritti fondamentali a categorie che, in virtù delle rispettive "condizioni personali e sociali", risultano potenzialmente svantaggiate in assenza di tutele legislative specifiche.
Negli ultimi decenni, i bisogni dei cittadini si sono fatti più complessi, a fronte di un sistema di welfare che si è rivelato in alcuni casi inefficace e/o troppo esoso economicamente, imponendo tagli alla spesa pubblica.
Nello stesso tempo, fattori di portata globale, come le ricorrenti crisi economiche e la crescita dei flussi migratori, hanno creato nuovi ostacoli al conseguimento delle pari opportunità, mentre crescono le nuove categorie di cittadini che non riescono a beneficiare di quella eguaglianza sostanziale sancita dalla Costituzione.
La visione della persona umana e della società elaborata dai padri Costituenti nell'articolo 3 conserva dunque la sua attualità e rappresenta, oggi come nel 1948, un traguardo da raggiungere attraverso l'assidua partecipazione dei cittadini e l'impegno delle autorità pubbliche.
Testo di Elisa Tizzoni
Mario Dogliani, Chiara Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, Roma, Carocci, 2017.
Luca Baldissara, Michele Battini, Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio, Milano, Utopie, 2017.
Chiara Giorgi, Ilaria Pavan, Storia dello Stato sociale in Italia, Bologna, il Mulino, 2021.
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03. Riforme economiche e sociali 04. Questioni di genereInterviste
Le donne e la partecipazione politica nella nascita della RepubblicaPodcast
La legge Fanfani sulla disoccupazione del 1949 La riforma agrariaLa Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
L' articolo 4 affronta il tema del lavoro, inteso come diritto e dovere del cittadino.
Quando l'Assemblea costituente iniziò i suoi lavori, a causa delle condizioni critiche dell'economia nell'immediato dopoguerra, la società italiana scontava un alto tasso di disoccupazione, l'insufficienza delle misure di tutele dei lavoratori e delle loro famiglie, diffuse forme di sfruttamento della manodopera e crescente emigrazione clandestina.
L'Assemblea costituente scelse dunque di consacrare nella Carta il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori, coerentemente con quanto auspicato negli atti della Commissione per lo studio di problemi del lavoro istituita dal Ministero della Costituente, creato nel luglio 1945 allo scopo di predisporre la convocazione dell'Assemblea costituente e fornire materiali utili alla stesura della Carta.
Il tema del lavoro, collocato al crocevia tra la sfera dei diritti fondamentali e quella dei rapporti economici, fu affrontato sia dalla I che dalla III Sottocommissione della Commissione per la Costituzione (nota anche come "Commissione dei Settantacinque", presieduta da Meuccio Ruini – Gruppo misto), incaricata di predisporre una bozza di Costituzione da sottoporre all'Assemblea costituente in seduta plenaria.
La III Sottocommissione, competente sui temi di ordine economico e sociale, elaborò una serie di articoli dedicati al dovere sociale del lavoro e ai diritti del lavoratore e della lavoratrice (relatore Francesco Colitto – Fronte liberale democratico dell'Uomo qualunque), ponendoli in discussione all'inizio del settembre 1946.
Durante il dibattito interno alla III Sottocommissione, i liberali espressero perplessità sul concetto di "diritto al lavoro", che assegnava allo Stato l'oneroso compito di garantire tale diritto. Di contro, un fronte trasversale di deputati, che comprendeva, tra gli altri, Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista italiano – PCI), Amintore Fanfani (Democrazia cristiana – DC) e Michele Giua (Partito socialista italiano – PSI) si schierò a favore della nozione di diritto–dovere al lavoro, sostenendo che lo Stato e la società tutta erano tenuti a creare le condizioni per garantirne l'esercizio.
Al termine del dibattito la III Sottocommissione approvò dunque un articolo nel quale si sanciva: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.
Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta".
Parallelamente ai lavori della III Sottocommissione, la I Sottocommissione, trattando del tema dei "diritti sociali", pervenne alla formulazione di un articolo che registrò la convergenza di democratici cristiani, socialisti e comunisti: "Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attività o esplicare una funzione idonee allo sviluppo economico o culturale o morale o spirituale della società umana, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta".
I risultati del lavoro delle Sottocommissioni furono poi trasmessi al Comitato di Redazione, o Comitato dei Diciotto (presieduto da Meuccio Ruini, Gruppo misto), incaricato di redigere un testo coordinato e coerente della Costituzione da presentare all'Assemblea plenaria, basandosi sulle proposte elaborate nelle tre Sottocommissioni della Commissione dei Settantacinque.
Il Comitato di Redazione elaborò perciò un articolo (indicato in questa fase con il n. 36, poi con il n. 31) che sintetizzava i contenuti degli articoli approvati sia dalla I sia dalla III Sottocommissione sul tema del diritto–dovere al lavoro. Il Comitato di Redazione ampliò inoltre il contenuto dell'articolo rispetto a quanto approvato nelle Sottocommissioni, aggiungendo un terzo comma che subordinava l'esercizio dei diritti politici allo svolgimento di un'attività lavorativa.
L'Assemblea plenaria, dibattendo sull'articolo, ne dispose lo spostamento tra i principi fondamentali, dal momento che il diritto al lavoro non si configura come un diritto acquisito una volta per tutte ma, piuttosto, come un diritto "potenziale", che lo Stato si pone come obiettivo e come principio ispiratore.
L' Assemblea decise inoltre di eliminare il terzo comma inserito nella proposta del Comitato di Redazione, dal momento che l'elevato numero di disoccupati presenti all'epoca in Italia rendeva inopportuno subordinare il godimento dei diritti politici allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Nella sua versione finale, dunque, l'articolo 4 ha rappresentato il coronamento di un percorso verso l'affermazione dei diritti individuali e sociali iniziato nel corso del XIX secolo e che, nel caso italiano, aveva subito una lunga battuta d'arresto durante il Ventennio.
Nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, interventi legislativi e misure di welfare indirizzate ai lavoratori, alle loro famiglie e ai disoccupati hanno cercato di rispondere all'impegno fissato nell'articolo 4 della Carta.
La crescente consapevolezza dei diritti del lavoro nella società civile, inoltre, ha alimentato una lunga stagione di lotte sindacali, che ha a sua volta stimolato l'adozione di provvedimenti legislativi e misure organizzative maggiormente favorevoli al lavoratore (si pensi al significato assunto dallo Statuto dei lavoratori, Legge 300/1970).
Tuttavia, la nuova normativa e le provvidenze sociali introdotte nel corso degli anni non sono risultati sempre efficaci, soprattutto in materia di sicurezza del lavoro, tutela delle categorie di manodopera "deboli" e sostegno alla piena occupazione.
Oggi fenomeni di carattere globale, come la mondializzazione dell'economia, la rivoluzione digitale, l'emergenza migratoria e la diffusione di forme di occupazione atipiche e precarie richiedono nuovi strumenti per attuare il portato dell'articolo 4.
Testo di Elisa Tizzoni
Mariuccia Salvati, Costituzione italiana: articolo 4, Roma, Carocci, 2017.
Eloisa Betti, Precari e precarie. Una storia dell'Italia Repubblicana, Roma, Carocci, 2019.
Alessandra Pescarolo, Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, Roma, Viella, 2019.
Persone collegate
Francesco Colitto Giuseppe Di Vittorio Amintore Fanfani Michele Giua Meuccio RuiniEnti collegati
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05. Problema occupazionale e tutela dei lavoratori 06. Ricostruzione post–bellica e sviluppo economicoPodcast
La legge Fanfani sulla disoccupazione del 1949 La riforma agrariaLa Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Il dibattito sulle autonomie locali e sul ruolo che esse avrebbero dovuto svolgere nel nuovo quadro istituzionale dell'Italia prese avvio sin dalla fase finale del secondo conflitto mondiale, concentrandosi soprattutto attorno alla possibile istituzione di un ordinamento regionale.
Pur in presenza di posizioni diversificate anche all'interno dello stesso raggruppamento politico, la causa del regionalismo era vista con favore dalla Democrazia cristiana (DC), dal Partito repubblicano italiano (PRI), dal Partito d'azione (PdA) e dal Partito liberale italiano (PLI) (ma in quest'ultimo caso, con l'importante eccezione di Benedetto Croce, per il quale le regioni avrebbero generato una cesura nella storia d'Italia con conseguenze negative per il Paese).
Il Partito comunista italiano (PCI) e il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) si dichiaravano contrari all'istituzione di regioni dotate di ampie autonomie, preferendo l'introduzione di forme di decentramento su scala regionale. La destra, infine, si dichiarava nettamente antiregionalista.
Nell'ambito dei lavori della Costituente, il tema delle autonomie locali fu affrontato inizialmente all'interno della II Sottocommissione, presieduta da Umberto Terracini (PCI), che rappresentava a sua volta un'articolazione della Commissione per la Costituzione (nota anche come "Commissione dei Settantacinque"), insediatasi nel luglio 1946 e incaricata dall'Assemblea Costituente di redigere una prima bozza della Costituzione.
La relazione tenuta da Gaspare Ambrosini (DC) e da Tomaso Perassi (PRI) nella seduta del 27 luglio 1946 evidenziò la convergenza dell'Assemblea sul principio del decentramento, ma confermò parimenti la presenza di posizioni diverse circa il livello di autonomia da accordare alle istituzioni periferiche e, in particolar modo, alle regioni.
Nel dibattito non emersero obiezioni significative contro l'istituzione delle regioni a statuto speciale, in parte avviata prima dell'elezione dell'Assemblea costituente per far fronte a questioni vecchie e nuove che interessavano alcuni territori di confine e le isole maggiori (la presenza di un'identità culturale e linguistica peculiare, la collocazione geografica strategica e in parte problematica, la difficile integrazione nello stato unitario, il riemergere di sentimenti autonomisti).
La prospettata creazione delle regioni ordinarie generò invece un vivace confronto politico. Su iniziativa della II Sottocommissione fu pertanto istituito un Comitato di redazione per l'autonomia regionale, presieduto da Ambrosini, che tra l'ottobre e il novembre del 1946 elaborò un progetto di ordinamento regionale comprendente 24 articoli.
Il progetto adottava una soluzione di compromesso, che accordava alle regioni autonomia politica e istituzionale ma senza implicare quelle forme di federalismo caldeggiate da alcuni deputati (tra i quali soprattutto Emilio Lussu), e, al contempo, prevedeva un passaggio graduale di funzioni dallo Stato centrale alle regioni.
La questione della definizione dei confini delle regioni, tema destinato a sollevare un dibattito vivo ancora oggi, era oggetto di un cenno rapido, facendo riferimento alla "tradizionale ripartizione geografica dell'Italia". Il Comitato, inoltre, salvaguardava le prerogative dei Comuni, ai quali era riconosciuta la "piena autarchia", una prerogativa negata invece alle province, enti fortemente contestati da diverse forze politiche e che, nel progetto del Comitato, avrebbero dovuto rappresentare semplici circoscrizioni amministrative di decentramento regionale. Il dibattito sulle autonomie locali proseguì all'interno della Commissione per la Costituzione e, a partire dal 27 maggio 1947, nell'Assemblea Costituente riunita in seduta plenaria.
La tesi secondo cui le regioni avrebbero assicurato maggiore efficienza e democrazia, sostenuta da Ambrosini, fu contestata soprattutto dalle forze socialcomuniste, per le quali la regionalizzazione avrebbe indebolito l'azione dello Stato, specialmente nelle regioni del Sud. Il PCI, in particolare, riteneva prioritario ampliare l'autonomia e le prerogative dei Comuni, enti che, a differenza delle regioni, vantavano una lunga tradizione di governo del territorio e un'identità ben riconoscibile, abolendo contestualmente la figura del prefetto ed istituendo enti regionali funzionali al solo obiettivo del decentramento dell'azione statale.
Occorre sottolineare, tuttavia, che a seguito della loro estromissione dal governo (maggio 1947), PCI e PSIUP mostrarono un atteggiamento più favorevole all'istituzione di regioni dotate di significativa autonomia, probabilmente in considerazione della possibile affermazione elettorale a livello regionale, che avrebbe controbilanciato la perdita di influenza sul governo nazionale, e delle aspettative createsi nell'opinione pubblica su questi temi. Nel contempo, deputati di diversa appartenenza politica confermarono la propria contrarietà all'attribuzione di più ampie autonomie agli enti locali e, soprattutto, all'istituzione delle regioni ordinarie, come esemplificato da un ordine del giorno, non approvato dall'Assemblea, che proponeva di stralciare dalla Costituzione l'intero Titolo V, in attesa che tali temi fossero affrontati dalla prima Camera legislativa (Seduta dell'Assemblea Costituente del 12 Giugno 1947).
Al termine dei lavori dell'Assemblea l'articolo 5, in precedenza indicato come articolo 106 e collocato all'inizio del Titolo V, fu infine posto tra i principi fondamentali su proposta di Perassi, dal momento che il principio autonomistico definiva l'identità stessa della Repubblica. L'attuazione delle regioni ordinarie si rivelò travagliata: secondo quanto sancito nelle Disposizioni transitorie e finali, le prime elezioni dei Consigli regionali avrebbero dovuto essere indette entro un anno dall'approvazione della Costituzione ed entro tre anni il sistema legislativo avrebbe dovuto essere modificato per risultare coerente con il nuovo ordinamento regionale.
Al contrario, la convocazione delle elezioni regionali venne più volte rinviata fino all'approvazione della Legge Scelba su Costituzione e funzionamento degli organi regionali (Legge n. 62/1953), che non faceva alcun cenno alla questione. Di contro, a partire dalle elezioni del 1948 l'opposizione di sinistra fece propria la causa del regionalismo, in conseguenza del crescente successo di essa nelle elezioni locali e dell'efficacia del modello di amministrazione del territorio sperimentato dalle Giunte "rosse", potenzialmente applicabile al governo regionale. I governi di centro–sinistra guidati da Aldo Moro (1963–1968), pur scontrandosi con ostacoli istituzionali e tensioni politiche interne alla stessa coalizione di governo, adottarono le prime misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5 e del Titolo V e nel 1970 si tennero le prime elezioni regionali.
Il passaggio alle regioni delle competenze indicate nella Costituzione fu però completato solo qualche anno dopo, attraverso la cosiddetta "seconda regionalizzazione", grazie alla quale alle regioni fu riconosciuto un ruolo nella programmazione economica nazionale (Legge n. 382/1975; Decreto n. 616/1977).< I governi che si succedettero in questa fase, tuttavia, adottarono provvedimenti tesi a ridimensionare l'autonomia della regione e ad avocare al potere centrale alcune competenze già trasferite ai nuovi enti (una pratica nota come "tecnica del ritaglio").
Anche nel caso di comuni e province, la concreta realizzazione dell'autonomia si scontrò con la lentezza con cui fu riformato il quadro normativo: la prima Legge su comuni e province dell'epoca repubblicana è stata approvata nel 1990 (Legge n. 142/1990 sull'Ordinamento delle autonomie locali) ed è stato necessario attendere altri dieci anni per l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo n. 267/2000). Gli anni Novanta sono stati contrassegnati inoltre da una produzione legislativa che mirava a rafforzare l'autonomia locale, a partire dall'approvazione della Legge 59/1997, un processo comune a diversi paesi europei che in Italia tuttavia non sempre ha ottenuto i risultati sperati. Nel decennio successivo, l'obiettivo del legislatore è stato quello di ridisegnare il sistema delle autonomie locali attraverso modifiche del testo costituzionale: nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione, finalizzata a rafforzare il principio di sussidiarietà, ha ampliato significativamente le competenze delle regioni, sollevando tuttavia perplessità su aspetti formali e di merito del nuovo quadro normativo. Di contro, ulteriori riforme orientate ad estendere l'autonomia della regione e ad abolire le province non hanno avuto corso a causa dell'esito negativo di due referendum costituzionali istituiti, rispettivamente, nel 2006 e nel 2016, alimentando ulteriormente il dibattito sul governo del territorio e sul significato delle autonomie locali nell'ordinamento italiano.Un dibattito che ha preso avvio all'interno dell'Assemblea Costituente e che resta ancora oggi attuale.
Testo di Elisa Tizzoni
Maurizio Ridolfi e Sante Cruciani (a cura di), Regioni e regionalismi nel secondo dopoguerra, Viterbo, Centro Stampa di Ateneo, 2008.
Sandro Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017.
Vincenzo Atripaldi, Gaspare Ambrosini: "Un politico con preparazione tecnica", in «Nomos: le attualità nel diritto», 3, 2017, url: http://www.nomos–leattualitaneldiritto.it/wp–content/uploads/2018/01/Atripaldi–relazione.pdf.
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07. Regioni e enti nell'ordinamento repubblicanoPodcast
Le elezioni amministrative per il Comune di Roma del 1952. La cosiddetta Operazione SturzoLa Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
L'articolo 6, prevedendo misure di tutela a favore delle minoranze linguistiche, differenzia la Costituzione italiana dalla maggior parte di quelle in vigore all'epoca del dibattito costituente e introduce una significativa innovazione nella storia istituzionale del paese.
Nel corso del Risorgimento e nei primi decenni dell'Unità le minoranze linguistiche, se si eccettuano alcuni provvedimenti di portata limitata, furono sostanzialmente ignorate dalle autorità centrali, coerentemente con un concetto della Nazione tipicamente ottocentesco fondato sulla comune lingua e cultura.
Durante il fascismo, invece, le comunità alloglotte furono sottoposte a misure repressive influenzate dall'ideologia nazionalista e tese ad eliminare ogni forma di pluralismo, compreso quello linguistico.
Lo scoppio della seconda Guerra mondiale sancì infine il fallimento del sistema internazionale di tutela delle minoranze linguistiche definito dalla Società delle nazioni (l'organizzazione internazionale fondata nel 1920 per favorire la pacifica risoluzione delle controversie tra Stati), demandando dunque l'adozione di misure di tutela ai singoli Stati.
Nel caso italiano, tuttavia, la collocazione geografica di tre dei più significativi gruppi linguistici minoritari (francofoni della Val d'Aosta, germanofoni dell'Alto Adige e slovenofoni del Friuli), unitamente alle peculiari vicende geopolitiche che segnarono la fase finale del conflitto e i primi anni del dopoguerra, fecero della tutela delle minoranze una questione di carattere non solo interno, ma anche internazionale.
Sia le minoranze alloglotte della Val d'Aosta che quelle altoatesine manifestarono infatti tendenze separatiste e, nel secondo caso, trovarono una sponda politica nel governo austriaco, che condusse alla stipula dell'accordo De Gasperi–Gruber (siglato nel 1946 tra Italia e Austria e incluso nel Trattato di pace del 1947 tra l'Italia e le potenze alleate e associate), attraverso il quale si riconoscevano gli stessi diritti sia alle comunità italofone che a quelle germanofone dell'Alto Adige e del Trentino.
Nel caso dei parlanti sloveno, la complessa sistemazione offerta dal Trattato di pace del 1947 per le aree poste al confine tra Italia e Jugoslavia e i massicci trasferimenti di popolazione che ne conseguirono, resero particolarmente delicata e urgente l'adozione di misure di tutela delle minoranze.
In questo quadro, già nel periodo compreso tra l'autunno del 1945 e la primavera del 1946 la Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita dal Ministero per la Costituente, trattando il tema delle minoranze linguistiche, adottò un approccio successivamente applicato anche nell'Assemblea costituente (seppur senza menzionare esplicitamente la Commissione).
Vennero individuati specifici gruppi oggetto di tutele costituzionali (le minoranze linguistiche insediate al confine con altri Stati) e fissati gli obiettivi della tutela: il diritto di utilizzare la propria lingua in ambito pubblico e privato e la salvaguardia delle proprie tradizioni e culture.
In realtà il tema della tutela delle minoranze linguistiche fu sollevato in Assemblea in una fase relativamente avanzata del processo costituente (seduta plenaria del 1 luglio 1947), quando Tristano Codignola (Partito d'Azione – PdA) propose un emendamento che avrebbe introdotto nel Titolo V (dedicato alle autonomie locali) un nuovo articolo, il 108–bis: "La Repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio dello Stato.
Gli enti autonomi regionali non possono, sotto nessuna forma, limitare o modificare i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla presente Costituzione, né emanare norme con essa in contrasto".
Nel dibattito che seguì, l'emendamento fu giudicato non necessario da Meuccio Ruini (Gruppo misto), presidente della Commissione dei Settantacinque, dal momento che l'articolo 2 della Carta avrebbe sancito la piena eguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla razza e dalla lingua.
Al contrario, Egidio Tosato (Democrazia cristiana – DC) rimarcò la necessità di inserire un riferimento esplicito alla tutela delle minoranze tra i principi fondamentali della Carta.
L'Assemblea approvò infine l'articolo proposto da Codignola in una formulazione più sintetica, che eliminava il riferimento agli aspetti etnici e prevedeva che la Repubblica "tutelasse" le minoranze linguistiche (la scelta del verbo "tutelare" fu suggerita da Ruini, sostituendo il riferimento alla "protezione" proposto da Codignola), lasciando in sospeso la questione della collocazione dell'articolo.
Nella versione finale della Carta l'articolo, con lievi modifiche, fu inserito tra i principi fondamentali, che avrebbero dunque dovuto informare l'azione dello Stato nel suo complesso.
Ciononostante, nei primi decenni dell'epoca repubblicana furono soprattutto le amministrazioni delle Regioni a statuto speciale ad introdurre strumenti organizzativi e finanziari per applicare il dettato dell'articolo 6, stante il silenzio del legislatore centrale.
Solo nel 1999, dopo un iter lungo e travagliato, fu approvata la prima legge di attuazione dell'articolo 6 (Legge 482/1999 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che prevedeva misure di tutela della lingua e della cultura di un gruppo di minoranze linguistiche esplicitamente individuate (le "popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate" e "quelle parlanti il francese, il franco–provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo").
La legge del 1999 ha sollevato perplessità, per il fatto di subordinare la tutela delle minoranze al loro radicamento storico in un'area geografica chiaramente individuabile, escludendo dunque le comunità nomadi, quelle che si determinano per fenomeni di migrazione interna e le cosiddette "lingue immigrate", parlate cioè dai gruppi di recente immigrazione. La Legge 482/1999 è stata comunque molto apprezzata per aver raccordato la legislazione italiana al quadro internazionale, che, soprattutto a partire dagli anni Novanta, ha visto le Nazioni Unite e l'Unione europea particolarmente attive sul fronte della tutela dei diritti delle minoranze e della salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie, intese quale patrimonio culturale immateriale.
Nel quadro complesso e mutevole nel quale si esplicano oggi i compiti di tutela delle minoranze linguisticheÂ� e delle lingue minoritarie da parte dello Stato, l'articolo 6 ha mantenuto il suo valore e la sua attualità, proponendo un modello di riconoscimento e tutela potenzialmente estensibile ad altri soggetti oltre a quelli sinora individuati dalla legislazione nazionale e regionale, confermando come i principi fondamentali della Costituzione siano stati concepiti per accompagnare le trasformazioni della società italiana.
Testo di Elisa Tizzoni
Tullio De Mauro, Multilinguismo e regionalità dell'Italia linguistica contemporanea, in L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana, vol. III Culture, direzione di Mariuccia Salvati, Loredana Sciolla, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2015, pp. 471–477.
Valeria Piergigli, Costituzione italiana: articolo 6, Roma, Carocci, 2017.
Maurizio Ridolfi e Sante Cruciani (a cura di), Regioni e regionalismi nel secondo dopoguerra, Viterbo, Centro Stampa di Ateneo, 2008.
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08. Questioni confinarie e tutela delle minoranze linguistichePodcast
Questioni confinarie e tutela delle minoranze linguisticheLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
L'articolo 7 affronta la questione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, un tema che, nella prima fase dei lavori della Costituente, fu dibattuto all'interno della I Sottocommissione, una delle articolazioni della Commissione per la Costituzione ("Commissione dei Settantacinque"), presieduta da Meuccio Ruini (Gruppo misto).
La I Sottocommissione, presieduta da Umberto Tupini (Democrazia cristiana – DC), era incaricata di trattare temi relativi allo Stato e al rapporto con altri ordinamenti giuridici, incluso il rapporto tra le autorità italiane e la Chiesa cattolica.
Quando la Costituente si riunì, risultavano in vigore i Patti lateranensi, sottoscritti nel 1929, che comprendevano sia un vero e proprio Trattato che regolava le relazioni tra le autorità italiane e la Santa sede, sia un Concordato che definiva i rapporti tra Stato italiano e confessione cattolica.
I Patti lateranensi avevano segnato il completamento di un processo di riconoscimento dello Stato italiano da parte della Chiesa cattolica durato decenni a causa delle modalità con cui era avvenuta l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Avevano inoltre fornito al regime mussoliniano un ulteriore strumento per rafforzare il consenso.
I Patti, peraltro, riconoscendo la religione cattolica come "sola religione dello Stato", risultavano in contrasto con il principio di laicità dello Stato affermato dalla maggior parte dei regimi democratici del secondo dopoguerra e assegnavano alla Chiesa cattolica numerose prerogative e privilegi.
Come emerge dai documenti dell'epoca, i deputati della I Sottocommissione eletti tra le fila della DC, a causa delle sollecitazioni provenienti dai vertici della Chiesa, si posero l'obiettivo del mantenimento dei Patti lateranensi quale norma di riferimento per le relazioni tra Stato e Chiesa e per la definizione dello status del clero e degli enti ecclesiastici nell'ordinamento repubblicano.
Fu soprattutto Giuseppe Dossetti (DC) a sostenere la necessità che la Costituzione recepisse i Patti lateranensi, per garantire alla neonata Repubblica il sostegno della Chiesa nella difficile fase di transizione postbellica e per far sì la Chiesa si aprisse alle libertà e ai principi costituzionali non sempre condivisi dalle gerarchie ecclesiastiche.
Al momento di approvare una proposta di articolo sul tema dei rapporti Stato–Chiesa, tuttavia, si confrontarono visioni divergenti all'interno della I Sottocommissione, che costrinsero ad elaborare diverse versioni prima di giungere ad una votazione.
In particolare, Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI), pur riconoscendo la validità dei Patti lateranensi, si dichiarò contrario ad inserire un riferimento ad essi nel testo costituzionale, dato che i Patti apparivano in contrasto con il principio di libertà religiosa alla base dell'ordinamento repubblicano.
Secondo Togliatti, inoltre, i Patti lateranensi, se menzionati esplicitamente in un articolo, sarebbero stati modificabili solo attraverso una complessa revisione costituzionale, così da ostacolarne l'aggiornamento secondo i principi sanciti dalla Carta.
La I Sottocommissione approvò infine un articolo che, conformemente alla volontà della DC, menzionava i Patti lateranensi, ma rispondeva anche ad una delle obiezioni di Togliatti, prevedendo la possibilità di modificare i Patti tramite accordi bilaterali (quest'ultima previsione fu inserita su proposta di Roberto Lucifero, Blocco Nazionale della Libertà– BNL): "Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I Loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.
Qualunque modifica di essi, bilateralmente accettata, non richiederà un procedimento di revisione costituzionale, ma sarà sottoposta a normale procedura di ratifica".
Dato il carattere controverso del tema, fu necessario un ulteriore passaggio nella Commissione dei Settantacinque prima che l'articolo fosse sottoposto all'Assemblea plenaria.
La Commissione dei Settantacinque, peraltro, volle inserire ulteriori commi sulle relazioni tra lo Stato e le altre confessioni religiose, commi che successivamente furono raccolti in un articolo a sé stante, il n. 8.
Una volta posto in discussione nell'Assemblea plenaria, nel marzo del 1947, l'articolo 7 accese un vivace dibattito, incentrato ancora una volta sulla menzione dei Patti lateranensi.
La DC, come risulta evidente nell'intervento di Dossetti, ribadiva la necessità di coinvolgere la Chiesa nel processo di fondazione della Repubblica attraverso il riconoscimento dei Patti ed evitare forme di dissenso tra i cattolici, trovando una convergenza con il PCI.
Vittorio Emanuele Orlando (Unione democratica nazionale – UDN) ricordò inoltre che i Patti lateranensi riconoscevano giuridicamente una serie di pratiche e prerogative in realtà invalse da decenni, costituendo dunque parte integrante della storia italiana.
Non mancò chi, come Piero Calamandrei (Partito d'azione – PdA) criticò la formulazione dell'articolo, temendo che esso configurasse uno stato confessionale e che risultasse in contraddizione con i principi fondamentali della Carta.
Al termine del dibattito, anche grazie all'accordo dei due maggiori partiti rappresentati in Assemblea (DC e PCI), l'articolo fu approvato con 350 voti favorevoli contro 149 contrari.
Nel dopoguerra il sistema legislativo italiano è stato in parte modificato per risultare coerente con il principio della laicità dello Stato, mentre la società è stata investita da un processo di secolarizzazione testimoniato dall'esito dei referendum sul divorzio (1974) e sull'aborto (1981).
È stato peraltro necessario attendere il Concilio Vaticano II (1962–1965) affinché la Chiesa riconoscesse pubblicamente il principio della libertà religiosa negli ordinamenti pubblici e si dichiarasse pronta a rinunciare ai privilegi tradizionalmente accordati dalle autorità civili.
In questo quadro, a partire dalla fine anni Sessanta sono stati registrati diversi tentativi di avviare la procedura bilaterale di revisione dei Patti, senza però giungere a risultati concreti.
La revisione fu effettivamente approvata solo nel 1984, su iniziativa del primo governo guidato da Bettino Craxi (Partito socialista italiano – PSI). La revisione dei Patti del 1984 avrebbe dovuto adeguarli ai principi della Costituzione, primo fra tutti quello della libertà religiosa. Se, da un lato, la revisione ha introdotto elementi di laicità nell'ordinamento (ad esempio rendendo facoltativo l'insegnamento della religione cattolica a scuola) e ridimensionato le prerogative della Chiesa, dall'altro lato la maggior parte dei commentatori ha sottolineato i limiti delle modifiche apportate, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni inerenti all'ambito fiscale e alla spesa pubblica.
Testo di Elisa Tizzoni
Daniele Menozzi, Costituzione italiana: articolo 7, Roma, Carocci, 2017.
Francesco Traniello, Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, Bologna, il Mulino, 2007.
Alberto Melloni (a cura di), Storia del concilio Vaticano II, vol. I: Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L'annuncio e la preparazione (gennaio 1959 – settembre 1962), Bologna, il Mulino, 2012
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09. Rapporto Stato–Chiesa e libertà religiosaInterviste
Il rapporto di Eugenio Reale. Pio XII, Palmiro Togliatti: la richiesta di un incontroTutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
L'articolo 8 tratta la questione della libertà religiosa, con particolare riferimento ai diritti e allo status giuridico delle confessioni diverse da quella cattolica.
L'articolo fu elaborato nel corso del lungo e complesso dibattito sul tema dei rapporti tra Stato e Chiesa che si svolse nelle diverse articolazioni dell'Assemblea costituente.
La genesi dell'articolo 8 è strettamente legata a quella dell'articolo 7, inizialmente indicato come articolo 5 nei lavori della Commissione per la Costituzione ("Commissione dei Settantacinque", presieduta da Meuccio Ruini, Gruppo misto).
Nel gennaio del 1947 la Commissione per la Costituzione esaminò la bozza di articolo 5 elaborata dalla I Sottocommissione (competente sul tema del rapporto tra lo Stato e altri ordinamenti giuridici), inerente alle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
In questa sede Umberto Terracini (Partito comunista italiano – PCI) propose un emendamento che aggiungeva al testo licenziato dalla I Sottocommissione un nuovo comma, relativo al rapporto tra lo Stato e le confessioni acattoliche: "Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
l rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze".
L'emendamento di Terracini fu approvato, anche grazie all'appoggio di Giuseppe Dossetti (Democrazia cristiana – DC), il principale artefice dei contenuti dell'articolo 5. In questa nuova versione, l'articolo 5 fu posto in discussione dall'Assemblea costituente riunita in seduta plenaria, nel marzo del 1947.
L'articolo sollevò sia obiezioni formali, in merito alla sua struttura e collocazione, sia rilievi di merito. Su iniziativa di Roberto Lucifero (Blocco Nazionale della Libertà – BNL), l'ultimo comma dell'articolo 5 fu spostato in calce all'articolo 14 (articolo 19 nella versione finale della Carta), che sanciva il principio della libertà religiosa.
Costantino Mortati (DC) rilevò tuttavia che la collocazione più opportuna dell'articolo sulle relazioni tra Stato italiano e confessioni acattoliche si trovava nei principi generali.
In merito ai contenuti, Giancarlo Pajetta (PCI) suggerì innanzitutto di eliminare l'espressione "in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano", ritenuta lesiva della libertà religiosa dei cittadini, ma la proposta fu respinta, sostenendo che occorreva prevedere l'eventuale nascita e diffusione di confessioni che si ponessero in contrasto con i principi democratici sanciti nella Costituzione.
Si decise inoltre di modificare l'articolo, nel passo dove si prevedeva che le intese con le confessioni acattoliche fossero stipulate "ove siano richieste", poiché, come sostenuto da Ruini, si poneva la possibilità che l'adozione di intese fosse necessaria per questioni di sicurezza e ordine pubblico, anche senza esplicita richiesta da parte della confessione interessata.
Grazie ad un emendamento presentato da Giuseppe Cappi (DC) e Giovanni Gronchi (DC), fu infine aggiunto uno specifico riconoscimento della libertà di tutte le confessioni religiose ("Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge").
Di contro, fu respinta la formulazione "Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge", sia per questioni di principio (l'articolo 3 sanciva già il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, a prescindere dal loro credo religioso) sia per motivi formali (essendo regolate da intese bilaterali, le prerogative di ciascuna confessione potevano risultare differenti).
Il 12 aprile 1947 venne dunque approvato dall'Assemblea il seguente testo: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato atti di culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze". In sede di coordinamento, il Comitato di Redazione (Comitato dei Diciotto, presieduto da Ruini), incaricato di predisporre la bozza definitiva della Costituzione, decise di suddividere il testo dell'articolo 14 in due distinti articoli, il n. 8 e il n. 19.
Nel corso del dopoguerra, l'affermazione del principio di eguaglianza di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge si è rivelato lento e difficoltoso.
Per diversi decenni non si sono registrati interventi legislativi significativi; di contro, la Corte costituzionale, sin dagli anni Settanta, con le sue pronunce ha sancito l'uguale tutela penale di tutte le confessioni (ad esempio nel caso del reato di bestemmia).
Solo nel 2006 è intervenuta una norma che ha riconosciuto a tutte le confessioni le stesse tutele contro i reati di opinione, in precedenza sanzionati solo se perpetrati contro la Chiesa cattolica e i suoi simboli (Legge 85/2006).
Anche la stipula delle intese previste dall'articolo 8 è rimasta a lungo solo un'opzione teorica. Le prime intese sono state infatti siglate solo dopo la riforma dei Patti lateranensi approvata del 1984.
Ad oggi sono 13 le intese in vigore, grazie alle quali le confessioni interessate hanno ottenuto garanzie giuridiche per lo svolgimento delle loro attività e per una maggiore diffusione.
Tuttavia, sono molti gli elementi che, nella legislazione e nella gestione della cosa pubblica, limitano il pieno conseguimento dell'eguaglianza sostanziale, e non solo formale, tra tutte le confessioni (ad esempio per quanto riguarda la possibilità di realizzare edifici di culto).
Negli ultimi anni, inoltre, fenomeni globali (come la diffusione di movimenti terroristici internazionali o l'emergenza migratoria) hanno alimentato forme di razzismo che individuano nella religione uno degli elementi discriminanti.
La compiuta realizzazione del disposto dell'articolo 8 rappresenta dunque un obiettivo trasversale rispetto al principio di libertà religiosa e, più in generale, al principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini, che pervade la Costituzione nel suo complesso.
Testo di Elisa Tizzoni
Paolo Caretti, Costituzione italiana: articolo 8, Roma, Carocci, 2017.
Roberto Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande guerra al nuovo Concordato (1914–1984), Bologna, il Mulino, 2009.
Alessandro Ferrari, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Roma, Carocci, 2013.
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09. Rapporto Stato–Chiesa e libertà religiosaInterviste
Il rapporto di Eugenio Reale. Pio XII, Palmiro Togliatti: la richiesta di un incontroLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
La prima versione dell'art. 9 venne elaborata all'interno della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione (più nota come "Commissione dei Settantacinque", insediatasi nel luglio 1946 e incaricata dall'Assemblea Costituente di redigere una prima bozza della Costituzione), nell'ambito del dibattito sul tema "scuola e cultura", un ambito talmente complesso da richiedere la presentazione di due diverse relazioni, dedicate, rispettivamente, alla scuola (relatore Aldo Moro, Democrazia cristiana – DC) e alla Cultura (relatore Concetto Marchesi, Partito comunista italiano – PCI).
All'interno della Relazione Marchesi, quello che inizialmente avrebbe dovuto essere l'art. 6 della Costituzione recitava "I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato".
Questa prima versione dell'articolo, ponendo sotto l'ambito di vigilanza dello Stato sia i monumenti artistici e storici che quelli naturali, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, richiamava nell'impostazione la Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919, punto di riferimento per molte costituzioni del Novecento.
L'articolo appariva inoltre coerente con la storia dei movimenti per la protezione del patrimonio nazionale sorti in Italia sin dalla fine dell'Ottocento, che fino alla stretta autoritaria imposta dal regime fascista avevano alimentato un vasto dibattito pubblico e stimolato l'adozione di misure di salvaguardia, e con la legislazione previgente, che aveva definito oggetto e limiti delle vigilanza statale sui beni culturali (Legge n. 185/1902 Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità; Legge n. 1089/1939 Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storici). Ciononostante la proposta di Marchesi suscitò perplessità da parte di alcuni esponenti DC all'interno della I Sottocommissione; lo stesso presidente Umberto Tupini, che ricopriva anche il ruolo di vicepresidente dell'Assemblea Costituente, nella riunione del 29 ottobre 1946 affermò che non sussistevano ragioni che rendessero necessario un esplicito riferimento ai compiti di vigilanza dello Stato sui monumenti nel testo costituzionale.
Marchesi replicò a queste obiezioni, sostenendo che l'introduzione delle regioni a statuto ordinario nell'ordinamento repubblicano richiedeva di fissare nella Costituzione il principio della vigilanza statale sui monumenti, al fine di garantire condizioni di tutela omogenee su tutto il territorio nazionale.
La II Sottocommissione, occupandosi del futuro ordinamento regionale, propose effettivamente di includere tra gli ambiti di potestà legislativa della regione la "tutela del paesaggio", un ambito, non diversamente dai monumenti, già oggetto di norme specifiche nell'ordinamento previgente (Legge n. 778/1922 Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico; Legge n. 1497/1939 Protezione delle bellezze naturali).
La proposta della II Sottocommissione assegnava inoltre alla regione potestà legislativa, ancorché integrativa rispetto alle competenze statali, in tema di "antichità e belle arti".
Contestato nella sua utilità da esponenti del primo partito rappresentato nell'Assemblea e limitato nella sua applicazione dagli articoli sull'ordinamento regionale, l'articolo proposto da Marchesi fu temporaneamente cancellato dal progetto di Costituzione, per poi essere nuovamente inserito nella bozza presentata dal Comitato di Redazione all'Assemblea nella primavera del 1947.
Il testo del futuro articolo 9 (in questa fase indicato come articolo 29) fu discusso il 30 aprile nella versione elaborata da Moro e approvata dalla I Sottocommissione, dove si assegnavano allo Stato compiti di "protezione" anziché di "vigilanza" e si aggiungeva un riferimento alla "tutela del paesaggio".
Di fronte alle reiterate obiezioni circa la formulazione dell'articolo e il suo inserimento nel testo costituzionale, fu affermato nuovamente che solo ponendo il patrimonio storico, artistico e paesaggistico sotto la tutela dello Stato per esplicita previsione costituzionale lo si sarebbe potuto salvaguardare da una gestione arbitraria a livello regionale, un'argomentazione che del resto fu sostenuta anche da un convinto fautore del regionalismo come Emilio Lussu.
Al termine del dibattito fu approvato un nuovo testo dell'articolo, che recepiva un emendamento presentato da Tristano Codignola (Partito d'Azione – PdA), Umberto Nobile (PCI) e Marchesi, sulla base del quale si assegnavano allo Stato compiti di "tutela", eliminando i precedenti riferimenti alla "vigilanza" o alla "protezione" statale, e si sostituiva il termine "monumenti" con il più ampio concetto di "patrimonio".
L'assemblea approvò inoltre un articolo 29 bis su proposta di Giuseppe Firrao, esponente DC e professore presso l'Università di Napoli, che prevedeva che la Repubblica promuovesse la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica, con l'intento di sostenere la rinascita socio–economica del dopoguerra e restituire all'Italia un ruolo primario nel mondo della cultura a livello internazionale.
L'articolo fu poi riformulato, assegnando alla Repubblica il più ambizioso compito di "promuovere lo sviluppo della cultura", una scelta che richiama direttamente i valori dell'Antifascismo, nella misura in cui l'accesso alla cultura costituisce un prerequisito per una cittadinanza consapevole e per la partecipazione democratica.
L'articolo 29 e l'articolo 29 bis furono quindi integrati all'interno dell'art. 11 (divenuto art. 9 dopo il riordino dei principi fondamentali), approvato definitivamente il 22 dicembre 1947.
Nei decenni successivi l'attuazione dell'articolo 9 è stata contrastata dai frequenti episodi di degrado del patrimonio culturale e consumo del territorio che hanno contrassegnato la ricostruzione postbellica e il successivo boom economico, avvenuti in un contesto legislativo e amministrativo che presentava carenze sul fronte della tutela del patrimonio artistico, storico e paesaggistico.
A partire dagli anni Sessanta il progressivo ampliamento della base sociale e la maturazione interna dei movimenti ambientalisti e per la tutela del patrimonio culturale hanno alimentato il dibattito sulla necessità di attuare pienamente le previsioni dell'articolo 9, mentre l'entrata in funzione delle regioni ordinarie ha presentato in molti casi quei conflitti di competenza paventati da Marchesi.
Un ulteriore elemento di riflessione è stato offerto dalla progressiva introduzione del concetto di "valorizzazione" del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nella legislazione, un aspetto peraltro già affrontato dai primi movimenti protezionistici italiani ma spesso percepito come antitetico rispetto alle esigenze della conservazione e tutela.
Un ultimo nodo problematico è stato a lungo rappresentato dall'assenza, nell'articolo 9 come nel resto del testo costituzionale, di un riferimento all'ambiente, termine introdotto nella Legge fondamentale dello Stato a seguito della riforma del Titolo V del 2001, inserendo tra le materie oggetto di legislazione esclusiva da parte dello Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117).
Proprio per dare articolazione alle previsioni dell'articolo 117, oltre che per rispondere alla richiesta da parte della società civile e delle istituzioni internazionali di porre la questione ambientale al centro dell'agenda politica e sostenere i valori dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente, nel 2022 è stato aggiunto un terzo comma all'articolo 9, che estende la tutela dello Stato all'ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali e afferma il principio della sostenibilità, dal momento che si opera un espresso riferimento all'interesse delle future generazioni.
Testo di Elisa Tizzoni
Tomaso Montanari, Costituzione italiana: articolo 9, Roma, Carocci, 2018.
Luigi Piccioni, Il volto amato della Patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880–1934, Temi, Trento, 2014.
Leonardo Rombai, Geografia storica dell'Italia. Ambienti, territori, paesaggi, Firenze, Le Monnier, 2002.
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Tristano Codignola Giuseppe Firrao Emilio Lussu Concetto Marchesi Aldo Moro Umberto Nobile Umberto TupiniEnti collegati
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10. Cultura e ambientePodcast
Cultura e ambienteL'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
L'articolo 10, unitamente all'articolo successivo, affronta la questione dei rapporti dello Stato italiano con soggetti esterni, siano essi collettivi (altre entità statali, organizzazioni internazionali) o singoli (gli "stranieri").
L'articolo 10 comprende due parti, originariamente concepite come due distinti articoli: nel primo comma, si afferma che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, mentre i commi successivi trattano i temi della condizione dello straniero, del diritto d'asilo e del divieto di estradizione.
Il principio dell'adattamento del diritto interno al diritto internazionale venne affermato, ancor prima dell'insediamento dell'Assemblea costituente, dai giuristi Roberto Ago e Gaetano Morelli all'interno della Commissione per gli studi relativi alla riorganizzazione dello Stato istituita nell'estate del 1945 dal Ministero per la Costituente.
Il tema fu nuovamente affrontato nel dicembre 1946 dalla I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione (cosiddetta "Commissione dei Settantacinque", costituita nel luglio 1946 e incaricata di redigere una prima bozza della Costituzione), pervenendo inizialmente a due distinte ipotesi.
Mentre, secondo Mario Cevolotto (Democrazia del Lavoro – DL) , la Carta avrebbe dovuto riconoscere le norme del diritto internazionale quale "parte integrante del diritto della Repubblica italiana", il democristiano Giuseppe Dossetti propose una formulazione che, considerando l'Italia quale membro della comunità internazionale, riconosceva "come originari l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa".
La proposta di Dossetti suscitò perplessità per il riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa (fu deciso infatti di trattare questo tema in altri articoli) e, secondo quanto osservato da Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI), per le incertezze che caratterizzavano il nuovo ordine internazionale ancora in formazione.
Lo stesso Cevolotto rispose a queste obiezioni, sostenendo che era compito della Costituzione proiettarsi nel futuro e creare le condizioni per l'accoglimento delle norme di diritto internazionale che sarebbero state successivamente definite.
Umberto Tupini (Democrazia cristiana – DC, presidente della I Sottocommissione) avanzò un'altra proposta di articolo, affine nei contenuti a quella presentata da Cevolotto. In ogni caso al termine del dibattito la Sottocommissione approvò la proposta di Cevolotto.
Nel gennaio successivo il testo di quello che allora era indicato come articolo 3 fu esaminato dalla Commissione per la Costituzione in seduta plenaria e sottoposto a modifica, sulla base di un emendamento presentato da numerosi Costituenti, assumendo la forma attualmente presente nel primo comma dell'art. 10.
La scelta dell'espressione "si conforma" intendeva esplicitare il carattere automatico dell'adattamento dell'ordinamento interno a quello internazionale. Il riferimento al carattere "generalmente riconosciuto" delle norme del diritto internazionale, alle quali l'ordinamento doveva conformarsi, intendeva limitare il campo di applicazione dell'articolo alle norme generali, escludendo i trattati.
Parallelamente, la I Sottocommissione si occupò di definire la condizione dello straniero e il diritto d'asilo, approvando una proposta di articolo presentata nell'ottobre del 1946 da Giorgio La Pira (DC) e Lelio Basso (Partito socialista di unità proletaria – PSIUP), secondo la quale "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero cui vengono negati nel proprio Paese i diritti e le libertà sancite dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato".
Nel gennaio successivo, durante l'assemblea plenaria della Commissione per la Costituzione, il presidente dell'Assemblea costituente Umberto Terracini (PCI), presentò un emendamento in base al quale il diritto d'asilo sarebbe stato riconosciuto solamente a chi era perseguitato "a causa della sua azione in favore della libertà", secondo un principio sancito già all'epoca della Rivoluzione francese e presente nella Costituzione di Francia allora in vigore; l'emendamento fu tuttavia rigettato a causa della sua difficile applicabilità.
La commissione approvò invece un emendamento di Tomaso Perassi (Partito repubblicano italiano – PRI), volto ad escludere l'estradizione per motivi politici, un principio affermato dal Codice penale Zanardelli del 1889 ma non riconosciuto dal regime fascista, approvando dunque un articolo (in questa fase il numero 11) comprendente tre commi.
Le questioni relative all'estensione del diritto d'asilo riemersero anche nel corso della discussione da parte dell'Assemblea costituente sul progetto complessivo della Costituzione (marzo–aprile 1947), senza tuttavia che l'impostazione precedentemente adottata nell'articolo 11 fosse mutata.
Il Comitato di Redazione, infine, rese più sintetico il comma sul diritto d'asilo e, soprattutto, unì articolo 3 e articolo 11 in un nuovo articolo (indicato con il numero 10 dopo il riordinamento degli articoli), così da affrontare organicamente le questioni relative al rapporto tra diritto interno e internazionale e quelle relative alla condizione giuridica dello straniero, al diritto d'asilo e al divieto di estradizione. Complessivamente, l'articolo 10 richiama l'ordinamento di età liberale, che poneva come unica limitazione all'ingresso e alla circolazione degli stranieri il rispetto dell'ordine pubblico e favoriva il movimento delle persone.
L'articolo si pone dunque in contrapposizione con il diverso orientamento affacciatosi durante il clima emergenziale della Grande Guerra e fatto proprio dal regime fascista (Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, 1931), che sottoponeva i cittadini non italiani a un sistema di controllo rigido e improntato sulla discrezionalità delle autorità, oltre che al principio di reciprocità (allo straniero erano imposte condizioni di ingresso e soggiorno analoghe a quelle che lo stato di appartenenza riservava ai cittadini italiani).
Nello stesso tempo, la genesi dell'articolo risulta profondamente condizionata dalle circostanze nelle quali fu redatta la Carta, creando le condizioni affinché l'Italia repubblicana divenisse parte integrante di un nuovo ordine internazionale allora in formazione e che, come ben intuito dai Costituenti, sarebbe stato basato sul crescente ruolo delle organizzazioni internazionali e della cooperazione globale e regionale.
L'applicazione dell'articolo 10 nei decenni successivi, tuttavia, è stata fortemente limitata dalla mancata approvazione di misure specifiche per regolare la condizione giuridica dello straniero e i processi migratori.
Solamente a partire dagli anni Novanta la crescente rilevanza dei flussi migratori ha spinto il legislatore ad adottare norme specifiche per regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri, dapprima ispirate al principio della coerenza tra legislazione nazionale e norme internazionali per la tutela degli stranieri e negli ultimi anni dominate dalla preoccupazione di tutelare la pubblica sicurezza e limitare l'immigrazione clandestina.
L'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1 gennaio 1993) ha inoltre introdotto una significativa differenziazione tra la condizione giuridica dei cittadini comunitari (non più "stranieri", dunque) e quella degli extracomunitari.
Altrettanto complessa si è rivelata l'applicazione del diritto d'asilo, inizialmente per la compresenza di diversi criteri per la definizione della categoria di rifugiato, individuati dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) o sulla base della Convenzione di Ginevra.
Più recentemente, l'emergenza migratoria ha posto nuove, drammatiche difficoltà ad una piena applicazione del principio della tutela dei diritti fondamentali dell'essere umano alla base dell'articolo 10 e della Carta costituzionale nel suo insieme.
Testo di Elisa Tizzoni
Pietro Costa, Costituzione italiana: articolo 10, Roma, Carocci, 2018.
Guido Formigoni, La rifondazione della politica estera nella democrazia repubblicana, in Federico Romero, Antonio Varsori (a cura di), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell'Italia (1917–1989), vol. I, Roma, Carocci, 2006, pp. 173–193.
Massimo Siclari, Il contributo di Tomaso Perassi ai lavori della Costituente, in "Nomos", n. 2, 2018, url: http://www.nomos–leattualitaneldiritto.it/wp–content/uploads/2018/08/Siclari_Costituenti.pdf.
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11. Ruolo internazionale dell'ItaliaInterviste
La politica internazionale dell'Italia repubblicana: europeismo e atlantismoPodcast
Il dibattito sulle ex–colonie (1947–1950)L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L'articolo 11, come il precedente, tratta il tema dei rapporti tra l'Italia e i soggetti a essa esterni e pertanto riflette lo scenario internazionale nel quale si svolsero i lavori della Costituente, che vedeva il Governo italiano impegnato a ridefinire l'immagine del paese e a gestire le delicate trattative di pace che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale.
Nel contempo l'articolo 11, come la Carta costituzionale nel suo complesso, è stato concepito per indirizzare le future scelte del paese per quanto riguarda la politica estera.
All'interno della Commissione per la Costituzione (nota anche come "Commissione dei Settantacinque"), insediatasi nel luglio 1946 sotto la presidenza di Meuccio Ruini (Gruppo misto) e investita del compito di redigere una prima bozza della Costituzione, fu la I Sottocommissione (incaricata di trattare temi relativi allo Stato come ordinamento giuridico e al rapporto con altri ordinamenti) a elaborare la prima versione del futuro articolo 11.
Nella formulazione iniziale proposta alla fine del 1946 da Giuseppe Dossetti (Democrazia cristiana – DC), quello che allora era indicato come articolo 5 prevedeva la "rinunzia" alla guerra "come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli" da parte dell'Italia e ammetteva limitazioni alla sovranità statale finalizzate alla "organizzazione" e alla "difesa" della pace.
L'articolo, dunque, riconoscendo la pace quale valore superiore e, di conseguenza, negando la possibilità di partecipazione dello Stato a futuri conflitti, prendeva atto di convinzioni diffuse tra le forze politiche antifasciste e nell'opinione pubblica, derivanti dall'esperienza tragica della Seconda guerra mondiale e dalla altrettanto drammatica fine del nazionalismo fascista.
Come successivamente chiarito da Ruini, per definire l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della guerra furono presi in considerazione e successivamente esclusi i verbi "condannare", ritenuto espressione di valutazioni etiche più che politiche e giuridiche, e "rinunziare", che presupponeva l'esistenza di un diritto alla guerra, fermamente negato dai Costituenti, pervenendo alla scelta del verbo "ripudiare" quale termine "intermedio" tra le prime due opzioni.
In considerazione della convergenza dell'Assemblea costituente verso posizioni pacifiste e internazionaliste, il dibattito sulla bozza dell'articolo assunse toni complessivamente pacati, riconducendosi a tre posizioni: quella di coloro che approvavano l'impostazione del testo (tra i quali anche Palmiro Togliatti, Partito comunista italiano – PCI), quella di chi riteneva inopportuno prevedere limiti alla sovranità nella Carta fondamentale dello Stato (come Mario Cevolotto, Partito democratico del lavoro – PDL) e quella, largamente minoritaria, di chi negava l'utilità dell'articolo, dal momento che le condizioni materiali e politiche in cui versava l'Italia impedivano di fatto la partecipazione a un conflitto (tra di essi Guido Russo Perez, Fronte liberale democratico dell'uomo qualunque – UQ, e Francesco Saverio Nitti, Unione democratica nazionale – UDN).
Nei successivi passaggi l'articolo cambiò più volte numerazione e subì modifiche contenute, che miravano a identificare più precisamente l'impegno dell'Italia a favore delle organizzazioni internazionali e a agevolare il processo di ammissione all'ONU, rivelatosi lungo e complesso (l'Italia fu ammessa solamente nel 1955), fino all'approvazione finale nell'attuale formulazione.
L'applicabilità del primo comma dell'articolo 11 fu messa alla prova già nel 1949, quando l'Italia aderì alla NATO e, così facendo, assunse l'impegno a prestare assistenza, anche attraverso l'uso delle forze armate, in caso di attacco a uno dei membri dell'organizzazione, configurando dunque la possibilità di un impegno militare del paese fuori dei suoi confini.
L'articolo 11 ritornò al centro del dibattito parlamentare e pubblico molti anni dopo, in occasione della partecipazione militare italiana all'operazione Desert Storm (1991).
Il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, rigettò preventivamente eventuali obiezioni all'intervento delle forze armate italiane basate sul "ripudio" della guerra sancito dalla Costituzione, facendo riferimento proprio all'impegno a favorire le organizzazioni internazionali votate all'obiettivo della pace, contenuto nell'articolo 11 (l'ONU aveva autorizzato il ricorso alla forza in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq).
Di contro, le posizioni dei parlamentari oscillarono tra un'interpretazione del dettato costituzionale quale strumento di indirizzo "morale", più che precettivo, e il richiamo a non assumere provvedimenti che violassero il dettato dell'articolo 11.
Questioni analoghe si posero anche nel 1999, quando l'Italia partecipò all'operazione militare NATO in Kosovo (anch'essa autorizzata dall'ONU); ai nuovi richiami all'articolo 11 da parte di coloro che si opponeva ai bombardamenti su Belgrado, l'allora presidente del Consiglio Massimo D'Alema replicò che il trasferimento sotto comando NATO di forze armate italiane costituiva una volontaria limitazione di sovranità derivante dall'adesione a un'organizzazione internazionale, conformemente alle previsioni dell'articolo 11.
I riferimenti alla partecipazione a organizzazioni internazionali finalizzate a mantenere pace e giustizia tra le nazioni e alla conseguente limitazione di sovranità nel corso dei decenni non hanno avuto solo un carattere sussidiario e strumentale rispetto al principio del ripudio della guerra, ma hanno giocato un ruolo a sé stante e di rilievo nell'adesione dell'Italia all'ONU e, soprattutto, nella partecipazione al processo di integrazione europea.
Nel corso del dibattito costituente, posizioni favorevoli all'adesione dell'Italia a future organizzazioni sovranazionali europee vennero più volte espresse durante il dibattito sull'articolo 11 da deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, tra i quali noti sostenitori della causa dell'europeismo (come Piero Calamandrei, Partito d'azione – PdA), talvolta richiamandosi a figure del Risorgimento italiano che incarnavano l'ideale della solidarietà politica europea e della collaborazione tra Stati, come Giuseppe Mazzini o Carlo Cattaneo.
Tuttavia, gli emendamenti tesi a inserire espliciti riferimenti alla partecipazione italiana a organizzazioni sovranazionali europee (come quello presentato da Emilio Lussu, PdA) non furono accolti e il dibattito evidenziò la sostanziale contrarietà delle forze di maggioranza a forme di federalismo europeo, viste invece con favore soprattutto dal PdA e dagli aderenti al Movimento federalista europeo che sedevano sui banchi della Costituente.
Nonostante questi limiti, l'orizzonte di una prossima cooperazione politica ed economica tra gli stati dell'Europa occidentale era ben presente ai Costituenti, i quali concepirono gli articoli 10 e 11 in modo da favorire la partecipazione dell'Italia a essa.
Fu però necessario attendere la riforma del titolo V della Costituzione (2001) affinché il rapporto gerarchico tra le norme di livello superiore e sovranazionali (norme generalmente riconosciute, trattati internazionali e diritto comunitario) e il diritto nazionale (la Costituzione e, a un livello inferiore, leggi nazionali e regionali) fosse ufficialmente riconosciuto nella Carta.
Testo di Elisa Tizzoni
Luigi Bonanate, Costituzione italiana: articolo 11, Roma, Carocci, 2018.
Marinella Neri Gualdesi, L'ancoraggio dell'Italia all'Europa: identità, politiche, alleanze, in Federico Romero e Antonio Varsori (a cura di), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell'Italia (1917–1989), vol. I, Roma, Carocci, 2006, pp. 195–221.
Daniela Preda, Verso l'articolo 11: orizzonti internazionali e prospettive europee, in Francesco Bonini, Paola Carlucci, Sandro Guerrieri e Vera Capperucci (a cura di), La Costituente Italiana. Un Percorso Europeo, Siena, Edizioni Università per Stranieri di Siena, 2020, pp. 325–341.
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12. Scelta atlantica e Piano Marshall 13. Costruzione europeaInterviste
La politica internazionale dell'Italia repubblicana: europeismo e atlantismoLa bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
L'articolo 12, che chiude la sezione della Costituzione dedicata ai principi fondamentali, definisce le caratteristiche della bandiera nazionale italiana e, pertanto, affronta un aspetto del processo di fondazione della Repubblica che non ha solo valore simbolico ma anche politico, sebbene spesso sottovalutato nella sua importanza.
Il "tricolore", la bandiera con tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso, è infatti tradizionalmente associata alla nazione italiana, come confermato dalle vicende storiche che ne segnarono la diffusione. Secondo la tesi più accreditata sull'origine del tricolore, nel 1796 la Legione lombarda, istituita per supportare le armate Napoleoniche nella campagna d'Italia, adottò un vessillo che riportava i colori tradizionalmente significativi per la città di Milano (il bianco e rosso dello stemma cittadino, il verde della divisa della Guardia civica milanese).
Questo vessillo fu poi adottato ufficialmente nel 1797 dalla Repubblica Cispadana (una delle formazioni politiche nate ad imitazione e sotto l'influenza del regime rivoluzionario sorto in Francia nel 1789). La bandiera tricolore attraversò inizialmente modifiche nella disposizione dei colori e nella forma, fino all'affermazione della versione a bande verticali che tutti conosciamo, e divenne quindi il simbolo di riferimento per i patrioti risorgimentali.
Nel 1848 il tricolore fu adottato dal Regno di Sardegna, in una nuova versione che riportava al centro lo stemma della casata dei Savoia, e in tale versione fu dichiarato bandiera nazionale del Regno d'Italia (Regio decreto del 25 marzo 1860).
In epoca fascista le caratteristiche della bandiera nazionale non furono modificate, ma ad essa venne associato il fascio littorio quale simbolo del nuovo regime.
Al termine del secondo conflitto mondiale, la questione della bandiera nazionale si pose inizialmente a causa della necessità di definire una cesura con il passato regime anche sul terreno dei cerimoniali e dei simboli.
Ancora più importante era la ricerca di una nuova immagine internazionale e di una nuova simbologia dello Stato, che valorizzasse la tradizione risorgimentale e allo stesso tempo marcasse le distanze dal fascismo.
Il primo provvedimento relativo alla bandiera nazionale fu il Decreto legislativo presidenziale 1/1946 (Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato), nel quale, in attesa che la Costituente deliberasse in merito, ci si limitava a fissare le caratteristiche cromatiche e le proporzioni del drappo.
La Costituente affrontò il tema della bandiera nazionale a partire dal 3 dicembre 1946, all'interno della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione (cosiddetta "Commissione dei Settantacinque", costituita nel luglio 1946 e incaricata di redigere una prima bozza della Costituzione), quando fu messa in discussione una bozza di articolo presentata da Mario Cevolotto (Democrazia del lavoro – DL), che recitava "La bandiera della repubblica italiana è verde, bianca e rossa".
Lo stesso presidente della I Sottocommissione, Umberto Tupini (Democrazia cristiana – DC), espresse dubbi circa l'utilità di un simile articolo, dato che il tricolore era universalmente associato allo Stato italiano. L'opportunità di inserire l'articolo nella Carta fu al contrario ribadita da Cevolotto, ricordando che la maggior parte delle Costituzioni all'epoca in vigore dedicavano un articolo alla bandiera nazionale.
Sulla stessa linea di Cevolotto si pose anche Palmiro Togliatti (Partito comunista italiano – PCI), che suggerì anche di precisare nel testo quale dovesse essere la disposizione delle bande colorate.
La Sottocommissione approvò quindi il testo proposto da Cevolotto, integrato con le precisazioni suggerite da Togliatti, e tale versione dell'articolo fu discussa dalla Costituente in Assemblea plenaria nel marzo 1947.
In questa sede il dibattito esaminò due proposte alternative: mantenere l'impostazione dell'articolo adottata dalla Commissione dei Settantacinque, che dunque faceva riferimento al tricolore e alle sue caratteristiche (un'opzione sostenuta con forza dallo stesso presidente della Commissione, Meuccio Ruini, Gruppo misto), oppure prevedere l'inserimento di un simbolo al centro della banda bianca (il cosiddetto emblema), che sostituisse lo stessa dei Savoia e distinguesse la bandiera italiana da altre simili.
Tra gli altri Orazio Condorelli (Blocco nazionale della libertà – BNL) propose di inserire al centro della bandiera il simbolo del Piemonte (uno scudo con croce bianca in campo rosso sormontato da una corona turrita), mentre Vincenzo Selvaggi (BNL) ipotizzò di adottare l'immagine della lupa romana sormontata da una corona civica turrita.
Il 24 marzo 1947 il testo licenziato dalla Commissione dei Settantacinque venne infine approvato e, nella versione finale della Costituzione entrata in vigore il primo gennaio 1948, fu collocato all'ultimo posto dei Principi fondamentali in quanto dodicesimo articolo della Carta.
La scelta di non prevedere emblemi all'interno della bandiera rappresentava il tentativo di recuperare una simbologia radicata nel Risorgimento, depurandola dai riferimenti a un periodo storico finito tragicamente con il secondo conflitto mondiale e rendendola indipendente dalla temperie politica del momento.
Nei decenni successivi all'entrata in vigore della Carta, il legislatore ha disciplinato l'utilizzo della bandiera in diverse sedi e situazioni (esposizione presso edifici pubblici, utilizzo in ambito militare etc.), raccogliendo le principali norme nella Legge 22/1998 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).
L'applicazione dell'articolo 12 della Costituzione, dunque, non ha sollevato di per sé controversie significative; di contro, il suo significato quale simbolo evocativo di un'identità nazionale condivisa e radicata nella storia del paese è stata messa in discussione negli ultimi anni, quando esponenti politici di primo piano con i loro gesti e con le loro affermazioni hanno sollevato l'accusa di "vilipendio" alla bandiera nazionale.
Questi episodi hanno stimolato, per reazione, un nuovo interesse per il significato e la storia del tricolore sia in ambito politico sia nell'opinione pubblica e nel mondo della cultura.
Il tricolore oggi continua a costituire una presenza familiare non solo in occasioni ufficiali ma in diversi ambiti della vita quotidiana (nello sport, nel settore delle produzioni tipiche etc.), affiancato in molti casi dalle bandiere delle Regioni (non menzionate in Costituzione ma spesso oggetto di leggi regionali) e dalla bandiera dell'Unione europea, a testimonianza dei diversi livelli territoriali nei quali si esprime l'identità e il senso di appartenenza.
Testo di Elisa Tizzoni
Massimo Luciani, Costituzione italiana: articolo 12, Roma, Carocci, 2018.
Fiorenza Tarozzi e Giorgio Vecchio (a cura di), Gli italiani e il tricolore: patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia, Bologna, Il mulino, 1999.
Maurizio Ridolfi, Italia a colori. Storia delle passioni politiche dalla caduta del fascismo ad oggi, Le Monnier, Firenze, 2015.
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Mario Cevolotto Orazio Condorelli Meuccio Ruini Vincenzo Selvaggi Palmiro Togliatti Umberto TupiniEnti collegati
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14. I simboli dello Stato nell'epoca repubblicanaInterviste
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